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Per i pazienti

Disposizioni

La legislazione greca riguardante la Riproduzione Medicalmente Assistita (MAR) è considerata una delle più liberali e favorevoli al paziente in tutta Europa. Comprende tutti i metodi di tecniche di riproduzione assistita, tra cui la Fecondazione In Vitro (FIV), la Inseminazione Intrauterina (IUI), il recupero chirurgico degli spermatozoi (PESA, TESA, MESA), l’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI), la donazione di ovociti, il trasferimento di blastocisti, il trasferimento di embrioni congelati e la schiusa assistita (AH). La legge greca si concentra ad assicurare che la pratica delle tecniche di riproduzione assistita sia effettuata nel miglior interesse del bambino concepito. La prima legge nel campo della Riproduzione Medicalmente Assistita è stata promulgata nel 2002 (legge 3089/2002), mentre una seconda legge (legge 3305/2005) regola i trattamenti MAR.

QUESTIONI GENERALI

La riproduzione umana medicalmente assistita è consentita solo in caso di incapacità di avere figli in modo naturale o per evitare la trasmissione di un grave disturbo genetico al bambino.

Il contesto legale consente la riproduzione artificiale per le coppie conviventi, per coppie sposate o per donne single o non sposate. Secondo i quadri legislativi di altri paesi dell’UE, ogni volta che il consenso a impiegare queste tecniche è concesso alle donne single, esso copre anche le donne che si sono identificate come omosessuali. Tale assistenza medica in Grecia è consentita, a condizione che la persona assistita sia ancora in età riproduttiva.

Le donne fino ai 50 anni d’età possono avere accesso alla Riproduzione Medicalmente Assistita dopo aver fornito un consenso scritto. In caso di coppie non sposate o di donne single, è necessario un atto notarile affinché possano avere accesso alla riproduzione assistita.

DONNE TRASFERIMENTO DI EMBRIONI
<35 anni 1 or 2 embrioni
35>x<40 – 1o ciclo 2 embrioni
35>x<40 – 2o ciclo 2 embrioni
35>x<40 – 3 o ciclo e oltre 3 embrioni
40 anni 3 embrioni
>40 anni 4 embrioni
TUTTE L’ETA PER IL TRATTAMENTO DI OVODONAZIONE  2 embrioni

Il consenso a tutti i trattamenti e le procedure relative deve sempre essere fornito in forma scritta e dopo aver ricevuto informazioni adeguate sui rischi e le conseguenze delle tecniche di riproduzione artificiale. Gameti, embrioni, gestazione e intermediazioni non possono essere oggetto di un contratto che comporta una retribuzione finanziaria.

Sono proibite le seguenti procedure: clonazione di un essere umano per motivi riproduttivi e scelta di genere. Quest’ultima è permessa solo per evitare malattie ereditarie trasmesse per genere.

La diagnosi genetica preimpianto (PGD) è consentita al momento del consenso per evitare che alcune malattie o disturbi genetici vengano trasmessi al bambino.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA

La fecondazione eterologa è consentita e avviene quando è utilizzato lo sperma di un donatore esterno per la fecondazione artificiale; dal momento che il marito ha fornito il consenso scritto al trattamento, ha la paternità del bambino, anche se il bambino non trae origine da lui.

La donazione di sperma è consentita per gli uomini fino a 40 anni, mentre le donatrici di ovociti devono avere fino a 35 anni. È permesso solo l’uso di seme congelato. Prima di aderire alla procedura di prelievo degli ovociti, le donatrici devono sottoporsi a test clinici e di laboratorio e non risultano idonee se affette da malattie genetiche o infettive. Il Centro IVF Atene richiede ulteriori test raccomandati dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE).

L’identità di chi dona materiale riproduttivo non deve essere rivelata alle persone che desiderano avere un figlio. Le informazioni mediche relative a chi dona sono strettamente riservate. L’accesso a queste informazioni è consentito solo per benefici medici del bambino. L’identità del bambino e dei suoi genitori non viene rivelata al chi effettua la donazione.

MATERNITÀ SURROGATA

La legislazione greca differisce sostanzialmente dalla grande maggioranza dei paesi europei, le cui legislazioni vietano qualsiasi forma di maternità surrogata. Il trasferimento di ovuli fecondati a un’altra donna e la sua gravidanza è consentita da un’autorizzazione del tribunale prima del trasferimento.

L’autorizzazione è rilasciata dopo una richiesta da parte della donna che desidera avere un figlio (“madre committente”), a condizione, tra l’altro, che vi sia un accordo scritto tra le due parti, si confermi che la madre committente sia medicalmente incapace di concepire, che la madre surrogata non superi i 50 anni d’età e sia sposata e che gli ovuli fecondati non appartengano alla madre surrogata.

L’accordo non deve avere alcun vantaggio finanziario per quest’ultima. La legge chiarisce che i seguenti punti non costituiscono un guadagno finanziario: a. il pagamento delle spese relative al conseguimento di una gravidanza, della gestazione, del parto e del periodo post-parto, e b. qualsiasi perdita accidentale di profitto da parte della gestante lavoratrice a causa dell’assenza dal lavoro, o della perdita della retribuzione per lavoro dipendente a causa dell’assenza legata allo scopo della gravidanza, della gestazione, del travaglio o del periodo post-parto.

Uno dei requisiti essenziali per concedere l’autorizzazione giudiziaria per maternità surrogata consisteva nel fatto che sia la madre surrogata sia i genitori committenti dovevano essere obbligatoriamente cittadini greci o residenti permanenti in Grecia. A seguito di una modifica della disposizione di cui sopra, la maternità surrogata è ora concessa disgiuntamente ai richiedenti o alle madri surrogate che hanno residenza permanente o temporanea in Grecia; si estende così questa possibilità anche ai richiedenti o alle madri surrogate che hanno la residenza permanente al di fuori della Grecia.
Con questa nuova disposizione, la maternità surrogata in Grecia è aperta anche agli stranieri; quindi la Grecia è uno dei pochi paesi al mondo a fornire un quadro completo per regolamentare, facilitare e rafforzare la maternità surrogata, offrendo protezione legale a chi intende diventare genitore anche dall’estero.
Ulteriori informazioni sul procedimento di maternità surrogata in Grecia si possono trovare qui.

FERTILIZZAZIONE POST MORTEM

La riproduzione medicalmente assistita dopo la morte del coniuge o del partner è consentita solo se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: a. il coniuge o il partner soffriva di una malattia che poteva influenzare le prestazioni della fertilità o mettere in pericolo la sua vita, e b. il coniuge o il partner aveva acconsentito tramite un documento notarile alla fecondazione post mortem. La fecondazione artificiale viene effettuata non prima di sei mesi e non dopo due anni dalla morte del coniuge o del partner.

CRIOCONSERVAZIONE DI OVOCITI FERTILIZZATI

Le persone che ricorrono alla riproduzione assistita dovrebbero decidere in comune e dichiarare per iscritto cosa desiderano fare in futuro del materiale riproduttivo crioconservato.

Qualsiasi materiale riproduttivo crioconservato che non verrà usato per il proprio trattamento (eccedenza) dovrebbe essere: a. donato per il trattamento della fertilità di altre persone secondo decisione del medico o della clinica della fertilità; b. usato per scopi di ricerca o terapeutici; c. distrutto.

In caso di mancata dichiarazione comune delle persone interessate, la crioconservazione può durare fino a 5 anni. Dopo questo periodo di conservazione, il materiale crioconservato può essere utilizzato per scopi di ricerca e terapeutici o essere distrutto. Gli ovuli fecondati non crioconservati vengono distrutti al termine del 14° giorno successivo la fecondazione, anche nel caso in cui vi sia stata crioconservazione per un breve lasso di tempo prima di quel giorno.

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